Si comunica che da oggi, 11 settembre 2021, è in vigore il Decreto Legge di cui all’oggetto, che all’art. 1 comma 2 riporta quanto segue:

“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è’ tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono  parte  ai  percorsi  formativi  degli  Istituti Tecnici Superiori (ITS).”

Pertanto:                                                                           

  • Fino al 31 dicembre 2021, chiunque debba accedere nell’edificio scolastico: genitori, personale esterno, operatori ULSS, addetti alla manutenzione, operai, personale dell’amministrazione, dovrà possedere ed è tenuto a esibire la “Certificazione Verde Covid-19”, meglio nota come Green Pass..
  • E’ fatto divieto a chiunque di accedere ai locali scolastici prima di aver correttamente concluso la procedura di esibizione del GP anche in caso di momentanea assenza dell’incaricato al controllo.
  • È prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo per motivi sanitari. In tal caso, gli interessati dovranno esibire apposita documentazione, prevista in formato cartaceo fino al 30/9/2021. Tali soggetti NON dovranno esibire il Green Pass.
  • La procedura di controllo avverrà tramite l’app “Verifica C19” o analogo idoneo strumento digitale. Agli incaricati del controllo dovrà essere mostrata la certificazione verde Covid-19 in formato digitale (PDF scaricato dal sito https://www.dgc.gov.it/web/  app IO, app Immuni) o cartaceo. 
  • Non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale copie cartacee o digitali del Green Pass o di documenti di identità.
  • L’informativa relativa al trattamento dei dati personali può essere consultata nel sito internet istituzionale.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l’eventuale esito negativo del controllo comportano l’impossibilità di accedere agli edifici scolastici. Restano ferme le sanzioni ulteriori previste dalle norme vigenti.

Si consiglia di verificare la propria situazione personale, prima di recarsi a scuola, procedendo alle eventuali azioni necessarie per l’ottenimento della certificazione.

Le operazioni necessariamente affidate alla diretta responsabilità genitoriale (accompagnamento e ritiro alunni dell’infanzia, ritiro alunni durante l’orario scolastico in caso di malanni o motivi personali  ecc..) avverranno direttamente nelle immediate vicinanze dell’ingresso senza configurare l’accesso all’edificio.

Dalla circolare del M. Della Salute 35309 del 4 agosto 2021:
“Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2
Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. (…)
Le certificazioni dovranno contenere:
‒ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
‒ la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
‒ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
‒ Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
‒ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
‒ Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
– I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).